23 Novembre 2017

La Corte d’Appello di Milano, nel confermare la sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Busto Arsizio, ribadisce che al primo incontro di mediazione delegata le parti non possono limitarsi a dichiarare davanti al mediatore di non voler proseguire nel merito, relegando la mediazione ad un mero adempimento burocratico, pena il mancato assolvimento della condizione di procedibilità ex art. 5 comma 2 d. lgs. 28/2010 e la conseguente improcedibilità del giudizio pendente.

La Corte ricorda anche al mediatore che il suo ruolo non si deve limitare ad una semplice e sbrigativa verbalizzazione del rifiuto delle parti ma che, a norma dell’art. 8 d. lgs. 28/2010, deve verificare se in concreto vi sia la possibilità di svolgere una mediazione effettiva.

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Modificato: 12 Settembre 2022

23 Novembre 2017

La Corte d’Appello di Milano, nel confermare la sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Busto Arsizio, ribadisce che al primo incontro di mediazione delegata le parti non possono limitarsi a dichiarare davanti al mediatore di non voler proseguire nel merito, relegando la mediazione ad un mero adempimento burocratico, pena il mancato assolvimento della condizione di procedibilità ex art. 5 comma 2 d. lgs. 28/2010 e la conseguente improcedibilità del giudizio pendente.

La Corte ricorda anche al mediatore che il suo ruolo non si deve limitare ad una semplice e sbrigativa verbalizzazione del rifiuto delle parti ma che, a norma dell’art. 8 d. lgs. 28/2010, deve verificare se in concreto vi sia la possibilità di svolgere una mediazione effettiva.

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